La tua patente è scaduta? Ecco a te una breve guida dove scoprirai come, dove e quando fare il rinnovo della patente.
Si è rilevato che nella maggior parte dei casi ci si presenta con documenti di guida non più validi già da alcuni mesi o addirittura da più di un anno e, in alcuni casi, che ci si ricordi solo dopo essere stati sorpresi durante i controlli stradali con la patente scaduta.
Ma il rinnovo della patente va rispettato e deve essere effettuato a cadenze regolari per non incorrere in spiacevoli e costose sanzioni.
Quindi, quando si deve rinnovare? Cosa fare? Dove andare? Quali sono i costi previsti? Andiamo per ordine.
Quando si deve fare il rinnovo della patente?
Gli intervalli tra un rinnovo della patente e l’altro cambiano a seconda dell’età e della categoria di patente. Vediamo in dettaglio:
- la Patente A, necessaria per guidare i motocicli, va rinnovata ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni di età, ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni e ogni 2 anni superati gli 80 anni;
- la Patente B per la guida delle automobili, così come la A, va rinnovata ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni di età, ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni e ogni 2 anni dopo gli 80 anni.
Per le patenti superiori i tempi sono molto più ristretti:
- la Patente C, richiesta per la guida dei camion, va rinnovata direttamente ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni di età e dopo ogni 2 anni;
- la Patente D, che serve per la guida degli autobus, deve essere obbligatoriamente rinnovata ogni 5 anni fino ai 60 anni e per gli anni successivi il rinnovo è annuale;
- la Patente E per il traino di rimorchi e semirimorchi non leggeri segue invece le stesse regole di validità delle patenti per cui si è acquisita l’abilitazione alla guida ovvero BE, CE, DE, etc…
Ma attenzione, è possibile procedere con il rinnovo a partire dal 4° mese precedente alla data di scadenza.
La regola del compleanno
Un importante aggiornamento per il rinnovo della patente è la “regola del compleanno”, introdotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2012.
Il Ministero ha stabilito che la scadenza del documento corrisponde alla data del compleanno del conducente. L’allineamento tra le due date (scadenza patente e compleanno del conducente), avviene progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento.
Per i neopatentati, invece, è immediata appena ottengono l’abilitazione alla guida. Ad esempio, una persona che compie gli anni il 20 dicembre 2018 e ha la patente B valida 10 anni che scade il 10 ottobre 2018, avrà il documento rinnovato fino al 20 dicembre 2028 ovvero per 10 anni, dalla data della visita medica più i giorni fino al suo compleanno.
Dai rinnovi successivi, invece, il documento sarà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza (data che coinciderà con il compleanno) e non più dalla data della visita medica.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 gennaio 2023, allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 gennaio 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo. (Fonte: www.mit.gov.it).
Quali documenti presentare per rinnovare la patente
Per rinnovare la patente è necessario essere in possesso di alcuni documenti utili al rinnovo:
- la Carta d’Identità in corso di validità;
- il Codice Fiscale;
- la patente scaduta o in scadenza;
- gli occhiali o le lenti a contatto per chi ha limitazioni visive accertate;
- la ricevuta di pagamento dei bollettini PagoPA per la ‘tariffa 2S – Rinnovo Patente (esclusa Regione Sicilia) / Duplicato Patente con contestuale rinnovo’ per un totale di 26,20 euro (per chi risiede in Sicilia: ‘tariffa 2T – Rinnovo Patente (solo Regione Sicilia) / Duplicato Patente con contestuale rinnovo’, controlla qui le tariffe);
- n.2 fototessere recenti (che rispecchino le caratteristiche fisiche attuali della persona che sta rinnovando il documento
Iter da seguire per rinnovare la patente
Per prima cosa è necessario rivolgersi ad un’agenzia di pratiche auto e richiedere un appuntamento per la visita medica, attraverso la quale si accerta la sussistenza di requisiti psico-fisici necessari per guidare ( la legge prevede che il livello di vista sia pari a 10/10 per la patente A e B e l’occhio con più problematiche non deve scendere sotto i 2/10)
Il medico o la commissione medica che ha effettuato la visita e ha confermato l’idoneità psico-fisica per una guida sicura, compila un modulo online e lo invia entro 5 giorni all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile, allegando anche la foto aggiornata del conducente, che, a sua volta, provvederà a trasmetterlo al Ministero dei Trasporti che invierà tramite posta il nuovo documento. Nel frattempo il guidatore otterrà un certificato provvisorio che sostituisce la patente e avrà durata massima di 60 giorni, in attesa di ricevere la nuova tessera (solitamente entro i 15gg).
La patente può essere rinnovata su tutto il territorio nazionale, anche se si è lontani dal Comune di appartenenza per motivi personali.
Dove fare la visita medica e quali sono i costi del rinnovo patente
La visita medica serve ad accertare che sussistano tutti i requisiti fisici per guidare un veicolo e si può scegliere se effettuarla presso:
- l’ACI o le scuole guida, il metodo sicuramente più rapido dove il prezzo totale può variare tra gli 80 e massimo 130 euro;
- la ASL dove bisogna calcolare i costi della documentazione di 26,20 euro più i diritti sanitari che variano tra i 30 e i 60 euro;
- le Ferrovie, presso l’Unità Sanitaria Territoriale, dove il costo della visita è di circa 35 euro più la marca da bollo e il versamento al Ministero per un totale di circa 60 euro. Oltre alle Ferrovie è possibile richiedere la visita medica anche ad un medico dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, ad un medico militare o ad un ispettore medico del Ministero del Lavoro;
- gli studi medici privati autorizzati dalla Motorizzazione, qui i costi possono variare in base allo studio medico. L’elenco di questi medici abilitati è disponibile presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e a volte è anche online;
- è possibile richiedere la visita medica anche ad un medico dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, o infine l’ispettore medico del ministero del Lavoro.
A questi costi va aggiunto il costo dei versamenti di cui al paragrafo sopra pari a 25 euro e di 6,86 euro che il titolare dovrà versare per il ritiro della posta assicurata che conterrà la nuova tessera della patente. Attraverso il portale www.rinnovala.com è possibile effettuare il rinnovo della patente online a soli 95 euro includendo nel prezzo tutti i costi che nelle altre soluzioni risultano essere in aggiunta. Inoltre, in meno 24 ore, avrai la tua prenotazione presso una struttura aderente per effettuare il tuo rinnovo della patente.
A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova procedura che abolisce il metodo di apporre il tagliandino sulle vecchie patenti cartacee, che oggi sono state completamente sostituite dalle card plastificate dotate di maggiori standard di sicurezza e più resistenti.
Mancato rinnovo patente: le sanzioni previste
Rinnovare la patente è obbligatorio.
Il Codice della Strada, se sorpresi alla guida con il documento scaduto, possono incorrere in pesanti sanzioni che vanno dai 155 fino ai 630 euro. Un costo che supera notevolmente il costo del rinnovo. Quindi, è bene ricordarsi la scadenza della propria patente.
Rinnovo per gli over 80
Gli over 80 sono la categoria di automobilisti che ha l’obbligo di presentarsi ogni 2 anni per rinnovare la patente e sono sottoposti a più frequenti visite mediche presso i medici abilitati così come previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada.
Oggi la Motorizzazione di Roma valuta caso per caso, come specificato dalla circolare interpretativa numero 705 del 2009, e la revisione della patente scaduta oltre i 3 anni è disposta quando vi sono reali dubbi. La valutazione della sussistenza dei requisiti viene infatti valutata in base alle argomentazioni avanzate per giustificare il ritardo nella richiesta di rinnovo. In caso di avvio del procedimento di verifica, il guidatore dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti e si potrebbe chiedere l’intervento di terzi a testimonianza del fatto. Il suggerimento è naturalmente quello di rinnovare la patente nei tempi previsti senza superare la scadenza per evitare altri passaggi e subire ritardo. Per la patente scaduta all’estero (da non più di 3 anni) è possibile richiedere il rinnovo presso il Consolato italiano, se si è residenti in un Paese non UE da almeno 6 mesi o essere iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e possedere i requisiti psico-fisici. L’attestazione dovrà poi essere riconfermata anche in Italia al rientro.
Revisione della patente
Rinnovo e revisione della patente sono due cose ben distinte:
La revisione, infatti, viene disposta dal Prefetto e dalla Motorizzazione Civile a seguito di un incidente, di guida in stato di ebrezza o di altro comportamento errato alla guida che abbia predisposto il ritiro della patente e serve per verificare che ci siano le capacità tecniche e le conoscenze necessarie per continuare a guidare e preservare la sicurezza propria e degli altri. La “non idoneità temporanea” porta alla sospensione, mentre l’esito negativo porta alla revoca definitiva della patente di guida.
Scadenza patente durante la pandemia
Per la disciplina della proroga al 2021 delle patenti di guida (di qualunque tipologia) è stato necessario coordinare le norme nazionali con il Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio, che sull’intero territorio UE/SEE ha esteso di 10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti che hanno già usufruito della proroga di 7 mesi stabilita dal precedente Regolamento UE 2020/698 e la cui scadenza era o sarebbe prevista tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Pertanto, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
- scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Mentre per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
- scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2021: proroga al 31 marzo 2022;
- scadenza originaria dal 1° al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
- scadenza originaria dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: proroga fino al 31 marzo 2022.
Prorogata anche la validità della “richiesta patente”, con nuove scadenze al 31 dicembre 2021 per le domande presentate entro l’anno 2020 e al 31 dicembre 2021 per le domande presentate dal 1° gennaio 2021.
Con il Regolamento UE 2021/267 sono state ulteriormente prorogate, causa Covid, anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP).
In particolare, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è così prorogata:
- scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Mentre per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:
- scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2021: proroga al 31 marzo 2022;
- scadenza originaria dal 1° al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;
- scadenza originaria dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: proroga fino al 31 marzo 2022.
Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 31 marzo 2022.
Per tutte le altre proroghe Covid che riguardano CQC, CAP e i titoli abilitativi dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR), vi rimandiamo per dettagli più precisi alla nuova circolare del MIMS n. 24231 del 27 luglio 2021.